Con sentenza n. 2039 emessa in data 26.01.2018, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha individuato tutte le responsabilità annesse alla commercializzazione delle opere plagiarie.
Nel caso in esame il plagio era avvenuto mediante televendita, pertanto con strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distruzione delle opere plagiarie.
A parere della Corte, accertata l’esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell’appropriazione degli elementi essenziali dell’altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all’illecito, ai sensi dell’art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all’autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell’ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell’arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie.