Responsabilità del “caching”

La sentenza n. 7709 della Prima Sezione della Corte di Cassazione emessa il 19.03.2019 dispone che nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità del cd. caching, prevista dall’art. 15 del D. Lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall’ordine proveniente da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.
Il prestatore di servizi cacher che abbia assolto all’obbligo ex art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 70 del 2003 di trasmettere informativa, non risponde per violazione del diritto d’autore, all’autorità competentea fronte di diffida stragiudiziale generica, in quanto priva delle specifiche indicazioni dei singoli filmati contestati e del loro posizionamento tramite i rispettivi “url”.