In tema di adozione in casi particolari, cioè quando non sussiste lo stato di abbandono del minore e non vengono meno i legami con la famiglia di origine, l’art. 46 della l. n. 184/1983 prevede che l’assenso del genitore naturale dell’adottando sia un presupposto necessario di tale ipotesi di adozione.
La I sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9666 del 13/04/2021, ha precisato che l’assenso del genitore naturale non può avere un contenuto ipotetico, proiettato nel futuro e subordinato a circostanze ancora da verificarsi ma deve, invece, essere dotato delle caratteristiche dell’attualità e della pienezza, in modo da fornire una prova concreta della piena adesione del genitore naturale all’adozione non legittimante del minore.
Solo in un secondo momento, dopo aver acquisito la volontà effettiva dei genitori naturali, deve essere valutato se un eventuale rifiuto all’adozione corrisponda al miglior interesse per il minore.