La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18697/2022 ha respinto il ricorso proposto da una professionista volto a vedersi riconosciuto il diritto a percepire l’assegno di divorzio a seguito dello scioglimento del matrimonio.
I giudici della Suprema Corte, sulla base di quanto statuito anche nei precedenti gradi di giudizio, hanno rilevato che il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio – a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del richiedente.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo una collaboratrice domestica che si occupava della gestione delle figlie e della casa, aveva volontariamente scelto di non intraprendere alcuna attività lavorativa.
Ravvisato, pertanto, che non ci fosse un’impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi di sostentamento necessari, i giudici hanno confermato la sentenza resa in grado di appello che negava il diritto all’assegno di divorzio per l’ex moglie.